I rischi della provenienza donativa sono determinati dalla circostanza che, ai sensi dell’art. 553 c.c., tramite l’azione di restituzione, i figli del donante (o i loro discendenti), il coniuge, e (solo in alcuni casi specifici) gli ascendenti, potrebbero esercitare alcuni diritti sull’immobile donato, anche nel caso in cui il donatario lo abbia, successivamente alla donazione, venduto a terzi.

Ciò può creare una situazione di incertezza e di preoccupazioni in chi sia interessato ad acquistare l’immobile. Occorre tuttavia evidenziare da subito che, statisticamente, il problema si pone raramente.

In ogni caso, onde essere certi di non subire pregiudizi conseguenti all’acquisto di un bene di provenienza donativa, la problematica può essere “risolta” tramite varie modalità. Tra le possibili soluzioni, si segnalano, di seguito, le più frequenti:

polizza assicurativa, tramite la quale si garantisce che l’acquirente del bene di provenienza donativa non subisca lo spoglio del bene immobile acquistato;

risoluzione della donazione, atto con il quale si risolve la donazione, eliminandola. Tale atto può stipularsi solo con il consenso del donante (o dei suoi eredi) e del donatario;

rinuncia all’azione di restituzione da parte dei figli e del coniuge del donante.

Occorre poi evidenziare che decorsi vent’anni dalla trascrizione della donazione, o dieci anni dalla morte del donante, il problema è da considerarsi assolutamente superato.

Che rischi corro ad acquistare un immobile di provenienza donativa e soluzioni?

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